Facciamo chiarezza: Bonus edilizi, Ristrutturazione, Risparmio energetico.

I bonus edilizi che possono essere sfruttati dal 2025 sono i seguenti:

- Interventi volti al recupero edilizio (c.d. Bonus Casa Art. 16-bis del TUIR);

- Riduzione del rischio sismico (c.d. "Sismabonus" Art. 16 co. 1-bis);

- Interventi volti alla riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus" Art. 14 del DL 63/2013);

- Bonus barriere 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (in vigore fino al 31.12.2025);

Interventi volti al recupero edilizio (c.d. Bonus Casa Art. 16-bis del TUIR)

A chi spetta: Tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Soggetti destinatari: 

- proprietari o nudi proprietari

- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

- locatari o comodatari dell'immobile

- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce

- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)

- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge

- il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)

- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Per quali interventi spetta:

I lavori sulle singole unità immobiliari abitative per interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

- manutenzione straordinaria

- restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia

I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali per interventi elencati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria

- restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia 

Alcuni esempi di interventi detraibili:

Manutenzione Straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso):

- installazione di ascensori e scale di sicurezza

- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

- rifacimento di scale e rampe

- interventi finalizzati al risparmio energetico

- recinzione dell'area privata

- costruzione di scale interne.

Restauro e Risanamento Conservativo (interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali):

- interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado

- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti

- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali

Ristrutturazione Edilizia (interventi rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente): 

- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente

- modifica della facciata

- realizzazione di una mansarda o di un balcone

- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda

- apertura di nuove porte e finestre

- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.


Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione

anche:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71)

- le spese per l'acquisto dei materiali

- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi

- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori

- gli oneri di urbanizzazione

- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Massimale di spesa e Aliquote di detrazione:

Il massimale di spesa per unità immobiliare è pari ad € 96.000,00

Le aliquote di detrazione sono le seguenti:

- Anno 2025: 50% per l'abitazione principale; 36% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale).

- Anni 2026-2027: 36% per l'abitazione principale; 30% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale).

Abitazione principale: Per poter beneficiare dell'aliquota "maggiorata" (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) l'unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.

L'aliquota "maggiorata" (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) compete anche se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

Soggetti qualificati:

- proprietari

- nudi proprietari

- proprietari superficiari

- titolari del diritto di usufrutto

- titolari del diritto di uso

- titolari del diritto di abitazione

Familiari conviventi e detentori, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare delle agevolazioni con le aliquote "ridotte" del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).

Come pagare i lavori:

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line") speciale per detrazione fiscale, da cui risultino:

- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986)

- codice fiscale del beneficiario della detrazione

- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Riduzione del rischio sismico (c.d. "Sismabonus" Art. 16 co. 1-bis)

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