Facciamo chiarezza: Bonus edilizi, Ristrutturazione, Risparmio energetico.
I bonus edilizi che possono essere sfruttati dal 2025 sono i seguenti:
- Interventi volti al recupero edilizio (c.d. Bonus Casa Art. 16-bis del TUIR);
- Riduzione del rischio sismico (c.d. "Sismabonus" Art. 16 co. 1-bis);
- Interventi volti alla riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus" Art. 14 del DL 63/2013);
- Bonus barriere 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (in vigore fino al 31.12.2025);
Interventi volti al recupero edilizio (c.d. Bonus Casa Art. 16-bis del TUIR)
A chi spetta: Tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
Soggetti destinatari:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari dell'immobile
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge
- il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Per quali interventi spetta:
I lavori sulle singole unità immobiliari abitative per interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali per interventi elencati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Alcuni esempi di interventi detraibili:
Manutenzione Straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso):
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell'area privata
- costruzione di scale interne.
Restauro e Risanamento Conservativo (interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali):
- interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali
Ristrutturazione Edilizia (interventi rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente):
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione
anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71)
- le spese per l'acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Massimale di spesa e Aliquote di detrazione:
Il massimale di spesa per unità immobiliare è pari ad € 96.000,00
Le aliquote di detrazione sono le seguenti:
- Anno 2025: 50% per l'abitazione principale; 36% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale).
- Anni 2026-2027: 36% per l'abitazione principale; 30% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale).
Abitazione principale: Per poter beneficiare dell'aliquota "maggiorata" (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) l'unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.
L'aliquota "maggiorata" (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) compete anche se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.
Soggetti qualificati:
- proprietari
- nudi proprietari
- proprietari superficiari
- titolari del diritto di usufrutto
- titolari del diritto di uso
- titolari del diritto di abitazione
Familiari conviventi e detentori, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare delle agevolazioni con le aliquote "ridotte" del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).
Come pagare i lavori:
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line") speciale per detrazione fiscale, da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.